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Come cambia il Superbonus col Decreto Aiuti Quater

Il Governo con questa nuova misura cerca di ridurre i costi dell’incentivo che, secondo il Ministro Giorgetti, ha sforato di circa 38 miliardi. Vediamo quali sono le modifiche apportate al Superbonus 110% per il 2023

10 Dic , 2022 Normative

Se vi stavate chiedendo fino a quando dura il Superbonus 110%, col Decreto Aiuti Quater sono arrivate delle indicazioni molto importanti, anche se non definitive. Infatti, in attesa della Legge di Bilancio, con questa normativa, approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 novembre, si anticipa la rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i principali interventi.

Ristrutturazione

Superbonus per i condomini

Cosa cambia per i condomini? A partire dal 1° gennaio 2023, l’incentivo sarà del 90%, non più del 110%, per poi passare al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.

Tuttavia, potrà beneficiare del bonus al 110% fino al 31 dicembre 2023 chi, entro il 25 novembre 2022, ha presentato la CILAS(Comunicazione di Inizio Lavori) in condomini che abbiano adottato la delibera sui lavori in data antecedente (fino al 24 novembre).

Il bonus al 110% resta invariato anche per gli interventi che comportanti la demolizione degli edifici, a condizione che alla medesima data del 25 novembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus per le unità unifamiliari

Cosa cambia per le unità unifamiliari? Per le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari, è stata aperta una finestra temporale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con un aliquota del 90%.

Per accedere al bonus sono previste tre condizioni:

1) il contribuente deve essere proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;

2) l’edificio o l’unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;

3) il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato “reddito di riferimento” che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Infine, viene offerta la possibilità di utilizzare il bonus al 110% fino al 31 marzo 2023 nel caso in cui al 30 settembre 2022 sia stato già completato il 30% dei lavori complessivi.

Superbonus decreto aiuti quater cantiere con operai

Terzo Settore

Per gli enti del Terzo Settore impegnati in attività legate a prestazioni di servizi socio-sanitari ed assistenziali e che abbiano comunicato la CILAS entro il 25 novembre, il bonus è al 110% per tutto il 2023, al 70% per il 2024 ed al 65% per il 2025.

Per gli enti che non rispettano tale requisito, invece il bonus si configura come per i precedenti casi: il 110% è fino al 31 dicembre 2022, per poi ridursi al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.

Case Popolari

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti da istituti case popolari, compresi quelli di persone fisiche sulle singole unità nello stesso edificio, e cooperative edilizie a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati ai propri soci, il superbonus rimane al 110% fino al 31 dicembre 2023 per gli edifici in cui sarà stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023. In caso contrario, il bonus scadrà il 30 giugno 2023.

Zone terremotate

A prescindere dal tipo di immobile, per le aree colpite da eventi sismici verificatasi dal 1° aprile 2009 ed in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, il 110% è stato prolungato

Si potrà accedere al Superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 2025, solo per la parte eccedente l’eventuale contributo per la ricostruzione.
Se si rinuncia al contributo per la ricostruzione, invece, è previsto il 110% fino al 31 dicembre 2025, con una spesa maggiorata del 50%.